Con comunicato del 27 aprile 2022 l’ufficio stampa della Corte Costituzionale ha comunicato che la Corte ha ritenuto discriminatoria e lesiva della dignità del figlio la regola  che attribuisce automaticamente il cognome del padre, pertanto la regola diventa che il figlio assume il cognome di entrambi i genitori nell’ordine dai medesimi concordato, salvo che essi decidano, di comune accordo, di attribuire soltanto il cognome di uno dei due. Nell’attesa del deposito della sentenza per esteso, non possiamo che apprezzare l’intervento della Corte Costituzionale anche se ciò avviene con notevole ritardo: la Costituzione ed i principi di eguaglianza ivi contenuti sono del 1948. Spiace anche che il legislatore non sia riuscito in tante occasioni di intervento sulle norme del diritto di famiglia a sancire questa regola base. Nella riforma del 1975 fu eliminata la “patria potestà” , nella riforma  del 2006 nonostante l’affermazione della cd “bigenitorialità” gli emendamenti che prevedevano l’attribuzione al figlio del cognome di entrambi i genitori, non furono minimamente considerati, così come nei successivi interventi del 2012 e 2013.  Nell’inerzia del legislatore la Corte Costituzionale non poteva più tacere.  Naturalmente sono già cominciati i distinguo anche da parte di chi, pur affermando il pari diritto, in tutti questi anni se ne é stato comodo nella previsione del patronimico automatico: come si trasmettono due cognomi, quale mettiamo per primo, si aumenta il contenzioso ecc ecc. La proposta paritaria che taglia ogni dubbio potrebbe essere la seguente: dopo 2 mila anni che si trasmette il cognome paterno, facciamone altri 2 mila in cui si trasmette il cognome materno…vediamo chi ci sta…