Il Forum Donne Giuriste ringrazia la Corte Costituzionale e la relatrice Giudice Emanuela Navarretta, per avere eliminato con la sentenza n.131/2022, le cui motivazioni sono state depositate e pubblicate sula Gazzetta Ufficiale il 31 maggio 2022, la pesante discriminazione tra donna e uomo nell'attribuzione del cognome al figlio. Osserva la Corte che "l’assunzione di responsabilità in capo ai genitori, dentro e fuori il matrimonio, si radica nell’eguaglianza fra di loro e nell’accordo sulle decisioni che riguardano il figlio. Lo hanno sottolineato sempre la novella del 1975 e la riforma della filiazione del 2012-2013, anch’essa silente rispetto alla norma censurata, ma fautrice della rimozione di un altro residuo storico della disparità fra i genitori, che si rinveniva nell’originario quarto comma dell’art. 316 cod. civ. (in forza del quale era il solo padre a poter adottare «i provvedimenti urgenti ed indifferibili» per porre riparo a «un incombente pericolo di un grave pregiudizio per il figlio»). Unità ed eguaglianza non possono coesistere se l’una nega l’altra, se l’unità opera come un limite che offre un velo di apparente legittimazione a sacrifici imposti in una direzione solo unilaterale. A fronte dell’evoluzione dell’ordinamento, il lascito di una visione discriminatoria, che attraverso il cognome si riverbera sull’identità di ciascuno, non è più tollerabile." e ancora: "A fronte di una disciplina che garantisce l’attribuzione del cognome del padre, la madre è posta in una situazione di asimmetria, antitetica alla parità, che, a priori, inficia le possibilità di un accordo, tanto più improbabile in quanto abbia a oggetto l’attribuzione del solo cognome materno, ossia il radicale sacrificio di ciò che spetta di diritto al padre. Senza eguaglianza mancano le condizioni logiche e assiologiche di un accordo. La regola dell’automatica attribuzione del cognome paterno, nel violare il principio di eguaglianza, racchiude un vizio di legittimità costituzionale..." Precisa infine la Corte che l'attribuzione del doppio cognome varrà solo per i nuovi natiEventuali richieste di modifica del cognome, salvo specifici interventi del legislatore, non potranno, dunque, che seguire la procedura regolata dall’art. 89 del d.P.R. n. 396 del 2000, come sostituito dall’art. 2, comma 1, del d.P.R. n. 54 del 2012.
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