ASSOCIAZIONE DONNE GIURISTE

I PROCESSI DI

SEPARAZIONE DOPO LA

LEGGE N.353/90

Atti del Convegno

Modena
21 Febbraio 1998

PRESENTAZIONE
Avv. Pierangela Venturini

INTRODUZIONE
Avv.Giovanna Zanolini

INTERVENTI
MODENA Avv.Paola Panini
MILANO Avv.Angela Pedercini
TORINO Avv.Anna Pelloso
VENEZIA Avv.Rosaana Volpe
BOLOGNA Avv. Paola Pozzi
FIRENZE Avv. Wanna Del Buono
ROMA Avv.Nicoletta Moranti
NAPOLI Avv.Stefania Amoroso
CAGLIARI Avv.Luisella Fanni
MESSINA Avv. Carmen Curro'

TAVOLA ROTONDA
PRESIDE
AVV.Maria Grazia Scacchetti
CON
Prof. Domenico Borghesi
Prof. Massimo Dogliotti
Avv.Giovanna Fava
Dott. Alfio Finocchiaro
Dott. Roberto Masoni
Prof. Giorgio Stella Richter

CONCLUSIONI
Avv. Ada Valeria Fabj
DOCUMENTI
Relazioni
ABRUZZO
L'AQUILA
CHIETI
BASILICATA
POTENZA
CALABRIA
CATANZARO
COSENZA E PAOLA
CROTONE
LAMEZIA TERME
PALMI
REGGIO CALABRIA
VIBO VALENTIA
CAMPANIA
AVELLINO
NAPOLI
SALERNO
VALLO DELLA LUCANIA
EMILIA ROMAGNA
BOLOGNA
FERRARA
MODENA
PARMA
RAVENNA
REGGIO EMILIA
RIMINI
FRIULI VENEZIA GIULIA
TRIESTE
UDINE
LAZIO
CIVITAVECCHIA
LATINA
ROMA
VITERBO
LIGURIA
GENOVA
SAVONA
LA SPEZIA
LOMBARDIA
BERGAMO
BUSTO ARSIZIO
COMO
CREMA
CREMONA
LECCO
MANTOVA
MILANO
MONZA
PAVIA
VOGHERA

MARCHE
ANCONA
ASCOLI PICENO
CAMERINO
FERMO
PESARO E URBINO
MOLISE
ISERNIA
PIEMONTE
ACQUI TERME
ALBA
ALESSANDRIA
ASTI
BIELLA
CUNEO
IVREA
NOVARA
PINEROLO
SALUZZO
TORINO
TORTONA
VERCELLI
PUGLIA
TRANI E BARI
BRINDISI
FOGGIA
LUCERA
TARANTO
SARDEGNA
CAGLIARI
LANUSEI
SICILIA
MARSALA
MESSINA
MODICA
NICOSIA
TOSCANA
AREZZO
FIRENZE
MONTEPULCIANO
PISA
PISTOIA
SIENA
TRENTINO ALTO ADIGE
BOLZANO
ROVERETO
UMBRIA
PERUGIA
SPOLETO
TERNI
VENETO
BASSANO DEL GRAPPA
PADOVA
VENEZIA
VERONA
VICENZA
TAVOLA RIEPILOGATIVA


PRESENTAZIONE

Da anni il Forum si interroga sul processo di separazione e divorzio.
Le nostre prime riflessioni sulle regole da applicare a tale processo risalgono ai primi mesi del 1987, con l'entrata in vigore delle nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento di matrimonio (legge n.74/1987) di fronte alle indicazioni di cui all'art.23 che prevedeva che"fino all'entrata in vigore del nuovo testo del codice di procedura civile, ai giudizi di separazione personale dei coniugi si applicano in quanto compatibili, le regole di cui all'art.4 della legge 1.12.1970 n.898, sostituito dall'art.8 della presente legge" relativo alle modalità, criteri, contenuto ed istanze del ricorso.
L'introduzione di tale norma ha creato per i primi momenti una certa perplessità, rapidamente e generalmente risolta per la non applicazione dell'art.23, né ai giudizi di separazione , né ai giudizi di divorzio, per una serie di motivi, tra i quali la mancanza di previsione "a pena di decadenza", per cui di fatto si è ritenuto di non osservarle continuando con la forma solita, consolidata, del semplice ricorso, senza alcuna altra integrazione, tranne che per un Tribunale che solitamente si distacca dando luogo al cosiddetto rito ambrosiano.
Il contenuto dell'art.23 faceva ritenere che ogni problema sarebbe stato risolto dalla riforma del processo civile, perché si diceva espressamente che ogni problema veniva rinviato alla riforma del processo civile che in quegli anni era ancora in elaborazione e sarebbe stata approvata nel '90 ed entrata in vigore, come tutti sappiamo, con il 1° maggio del 95. Ancora una volta le nostre aspettative sono rimaste irrisolte, deluse, ed i nostri dubbi sono aumentati. Infatti, nella novella del '90 non si fa alcun cenno, e nemmeno nei lavori preparatori, al processo di separazione e divorzio, lasciando quindi piena libertà di interpretazione ed in un certo senso, come si puo' anche verificare dalla raccolta dei dati che noi già conosciamo e che vi abbiamo presentato, rimandando agli operatori del diritto ogni responsabilità d'interpretazione.
Noi avvocate del Forum, sia per nostro impegno di ricerca, sia perchè chiamate quotidianamente a rispondere sui varia spetti del processo di separazione e divorzio, ci siamo all'epoca domandate quali riflessi su questi processi portassero le recenti modifiche del codice di rito, ci siamo confrontate, organizzando anche incontri e convegni quali il convegno di Roma del 28-29 febbraio 1996, in cui il gruppo di Modena ha affrontato "il processo di separazione e divorzio tra vecchia e nuova procedura".
E' proprio in occasione di quel convegno, al quale hanno partecipato parlamentari, di cui alcuni rivestono la carica di Ministro nell'attuale governo, è emersa l'esigenza di ottenere chiarimenti al fine di consentire e prevedere uniformità di procedure.
In quell'occasione si è ravvisata la necessità di ottenere un'interpretazione autentica della novella processuale del '90, in relazione alla procedura di separazione e divorzio.
A distanza di due anni detta esigenza è sempre più attuale e motivata, così almeno ci pare di potere affermare, anche dalla lettura delle comunicazioni che ci sono pervenute, e che trovate in cartella, relativamente alla procedura applicata nei vari Tribunali d'Italia.
Il quadro che ne esce è quanto mai vario e mi sento di dire a volte anche contraddittorio, al punto tale che la certezza del diritto è venuta meno, inevitabilmente condizionata dalal presenza di un giudice o di un altro, di un difensore o di un altro.
Come voi vedrete dalle cartelle, la contraddittorietà e la diversificazione di interpretazione è molto evidente. Questo quadro che noi vi presentiamo segna addirittura una diversificazione di interpretazione non solo nello stesso distretto della Corte d'Appello, ma a volte anche all'interno dello stesso Tribunale come avrete occasione di verificare, negli interventi che poi potrete sentire direttamente.
A questo punto una constatazione è quasi d'obbligo: il diritto di famiglia, sotto il profilo processuale,sembra segnato per forza di inerzia dall'applicazione di un metodo giuridico de iure condendo , consentendo così all'interprete di asseverare le proprie conclusioni ed interpretazioni di un testo di legge che viene assunto come qualcosa di modificabile a seconda delle diverse sedi giudiziarie, visto che la novella del '90 ha trovato questa varietà di interpretazioni. Da questa constatazione e dall'esigenza di fare chiarezza è sorta per noi la convinzione che era opportuno verificare "come ci si separa in Italia".
Abbiamo quindi provvedutola qualche mese a raccogliere le varie mappature ed abbiamo ritenuto che tale indagine potesse costituire anche uno strumento utile per affrontare senza sorprese il processo di separazione e divorzio nelle varie sedi di Tribunali non abituali per ognuno di noi, ma soprattutto, ed è questo l'intento della nostra ricerca, che posa costituire un punto di partenza per l'approfondimento del problema in tutte le sue contraddizioni.
Dalla lettura delle risposte, più o meno articolate, ma tutte esaurienti, che abbiamo raccolto, emerge chiaramente che manca un indirizzo comune, una tipologia di prassi anche nelle sedi più interessanti e che in genere fanno notizia.
Pertanto, proprio sugli aspetti processuali di separazione e divorzio, intendiamo aprire un dibattito al quale chiamiamo a partecipare dottrina e giurisprudenza, consapevoli che nella discussione tra diverse scuole di pensiero ed esperienze concrete si costituisce il vero sapere.

Avv. Pierangela Venturini

INTRODUZIONE

Abbiamo ritenuto di predisporre un questionario, che troverete allegato agli atti, da inviare alle colleghe degli altri fori nel quale vengono formulate alcune domande:
Naturalmente se nel Tribunale interessato venivano applicate alle procedure di separazione e di divorzio le norme previste dalla novella del '90. Se sì da quale data. Se l'applicazione avveniva sin dalla fase presidenziale, così intendendosi che il Presidente nel fissare con il decreto l'udienza di comparizione delle parti dava lo stesso tempo al convenuto il termine per costituirsi in giudizio a pena di decadenza, oppure se si applicavano dal momento in cui, esaurita la fase presidenziale, veniva nominato il giudice istruttore davanti al quale le parti erano rimesse, era radicata la causa entro precisi termini con atto di citazione come avviene nel nostro Tribunale, o con altri strumenti.
Successivamente veniva richiesto se appunto nei Tribunali veniva data adeguata applicazione all'art.180; se veniva sempre fissata l'udienza di comparizione delle parti ex art.183 e soprattutto quale valenza venisse data a questa udienza.
Se veniva rispettato ed applicato il sistema delle decadenze previsto appunto dalla novella.
Poi, naturalmente entrando in maniera piu' particolare nel merito, se era possibile, come, ed in quale modo, ottenere provvedimenti di modifica dei provvedimenti presidenziali temporanei ed urgenti.
Abbiamo inoltre cercato di fare un monitoraggio, perché anche questo per noi era un dato estremamente importante, sulal durata dei tempi di questi procedimenti di separazione e divorzio. Naturalmente domanda conseguente ed immediata, se nei rispettivi Tribunali esistesse o meno una sezione di diritto di famiglia.
Infine, se era possibile attuare i trasferimenti immobiliari nell'ambito dei procedimenti di separazione e divorzio. Noi abbiamo eseguito una mappatura che ha dato un risultato estremamente soddisfacente. Le relazioni pervenute hanno formato un contributo valido, interessante, soddisafacente.

Avv.Giovanna Zanolini