INTRODUZIONE
Avv.Milena Pini
AFFIDAMENTO DEI MINORI: DISPARITA' FRA ESIGENZE AFFETTIVE E REGOLAMENTAZIONE
Avv.Paola Pozzi
DISPARITA' TRA DIRITTI, DOVERI E FACOLTA'
Avv. Pierangela Venturini
FRAMMENTAZIONE E SOVRAPPOSIZIONE DELLE COMPETENZE TRA TRIBUNALE ORDINARIO E TRIBUNALE PER I MINORENNI
Avv. Angela Pedercini
IL MINORE CONTESO SERVIZI SOCIALI E MEDIAZIONE FAMILIARE
Avv. Valeria Fabj
DISPARITA' DI STRUMENTI PROCESSUALI DI INDAGINE DEL TRIBUNALE ORDINARIO E DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI
Avv. Margherita Salzer, Avv. Marina Vigo
ESECUZIONE DEI PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI E AMMINISTRATIVI IN ITALIA
Avv. Giovanna Fava
ESECUZIONE DEI PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI E AMMINISTRATIVI ALL'ESTERO
Avv: Liliana Ponsero
INTRODUZIONE
Questo seminario costituisce per il gruppo di colleghe che si riconosce nel Forum Donne Giuriste una nuova occasione di riflessione collettiva sulla centralità del ruolo della donna nella società e nella famiglia, nel suo rapporto con il partner e con i figli, nel suo essere donna e madre.
Nel seminario di Rimini, organizzato dal Forum nel 1991, abbiamo evidenziato la nostra critica verso una legislazione ed una giurisprudenza scritta al maschile, e in una ottica di riequilibrio di potere tra i sessi che puo' essere raggiunto a nostro parere solo attraverso strumenti legislativi, giudiziari e culturali di disuguaglianza, abbiamo rivendicato un diritto sessuato al femminile, da applicare innanzitutto agli aspetti economici della separazione e del divorzio.
Le conclusioni cui siamo giunte in quel seminario identificavano l richiesta di denaro come un diritto e non come tutela; come riconoscimento legale di un ruolo preminente che la donna svolge nella famiglia, sul piano affettivo e materiale.
Dopo quel primo appuntamento pubblico il Forum Donne Giuriste ha proseguito al suo interno il confronto delle esperienze professionali e lo studio delle problematiche familiari, consapevole che il mutato quadro politico e socio-economico che si è andato delineando in questi ultimi due anni tendeva a cancellare la centralità del soggetto “donna”, per riassorbirlo nel ruolo di “madre”.
Oggi ci si sente quasi a disagio nel pensare a voce alta sulla discriminazione di sesso e nel rivendicare strumenti per superarla, e vediamo avanzare il tentativo di ripristinare un modello di famiglia legato al ruolo dell'uomo, quale unico produttore di reddito e quindi in posizione di potere dominate all'interno della famiglia, e al ruolo della donna privilegiato nella riproduzione.
La preparazione di questo seminario sull'affidamento dei minori, messo in cantiere dal nostro gruppo due annida, sulla base di quanto era emerso nel seminario di Rimini, con il passare del tempo e con il mutare della situazione politica nel nostro Paese, ha costituito per noi una difficoltosa palestra in cui le nostre esperienze professionali, e quindi la nostra storia di donne e di avvocate, si sono costantemente confrontate da una parte con una realtà in rapida evoluzione e dall'altra con l'esigenza di mantenere fermo l'obiettivo di significare la nostra presenza sul piano giuridico e giudiziario.
Il nostro punto di partenza nell'impostazione di questo seminario è stato quindi, e provocatoriamente, non già la tutela del minore, bensì la critica verso la strumentalizzazione della tutela dei minori da parte di chi propone la famiglia come ultimo baluardo di salvezza della società italiana.
Le proposte piu' conservatrici di coloro che da anni suggerivano sottovoce un Tribunale Speciale della famiglia e dei minori ed un controllo statuale sulla famiglia sono state recentemente recepite in proposte e disegni di legge in cui si giunge persino a prevedere la mediazione obbligatoria del consultorio di zona che, sostituendosi al Presidente del Tribunale, emana nella fase preliminare alla causa di separazione personale, i provvedimenti nell'interesse dei figli minori. In tal modo, attraverso una esasperata tutela del minore, si propone una politica di controllo ed ingerenza statuale nei rapporti personali e familiari.
A nostro parere diritti e doveri dei genitori verso i figli e dei figli verso i genitori devono in primo luogo essere considerati sul piano dell'affettività, e la sfera dei rapporti affettivi deve essere salvaguardata da ogni ingerenza esterna.
Altro e diverso è il diritto-dovere di educare ed istruire, che spetta in primo luogo allo Stato , ma da tempo vediamo solo il vuoto di una scuola che non trasmette contenuti e non dà prospettive di lavoro; l'assenza di strutture di ritrovo, ricreative e sportive per i giovani, e quindi il fallimento totale di questo ruolo che lo Stato e le sue istituzioni dovrebbero svolgere.
E‘ necessario quindi delimitare e distinguere la sfera di libertà degli affetti , intesa come libertà di scelta della donna nel suo rapporto affettivo con i figli e il suo partner (e con ciò intendiamo ad esempio la scelta della maternità) e come libertà delle scelte dell'individuo ( e cioè libertà di forma nelle relazioni di affetti, matrimonio o convivenza, libertà di scelta di modelli culturali ed educativi da trasmettere ai figli, nel rispetto delle proprie convinzioni e origini) dalla sfera dei doveri che spettano allo Stato.
Il punto da cui muove la nostra riflessione è dunque la salvaguardia di diritti di soggetti diversi (genitori e figli) e la consapevolezza che non si possa parlare di tutela astratta di diritti, bensì di salvaguardia di una relazione tra soggetti.
Quando una normale mediazione di diritti di soggetti diversi (tra coniugi o tra genitori e figli) diventa conflitto, bisogna valutare la relazione tra i coniugi e tra questi e i minori, in ordine al benessere degli stessi minori.
Ma cosa deve intendersi per "benessere" del minore quando si deve disporre il suo affidamento all'uno o all'altro genitore, o nei casi in cui l'inidoneità dei genitori consiglia l'affidamento ad un terzo?
Quanto all'affidamento del minore nelle cause di separazione personale e di divorzio , o in caso di cessazione di una convivenza more uxorio, è noto che quasi sempre la donna chiede l'affidamento dei figli, mentre l'uomo lo richiede raramente; che molto spesso il padre si dimentica affettivamente e materialmente dei figli, dopo che questi sono stati affidati alla madre; che la stessa madre sente molto spesso il peso di essere l'unico genitore cui i figli fanno riferimento e che i figli risentono ovviamente di tale situazione; che l'uomo non viene colpevolizzato per tale suo assenteismo, mentre viene ancora colpevolizzata la scelta della separazione (per la maggior parte dei casi effettuata dalla donna).
A questa situazione di fatto fa riscontro una legislazione ed una giurisprudenza improntate ad una visione arcaica dei rapporti tra i sessi, da cui consegue la distinzione tra diritti (del minore) doveri (della madre-genitrice affidataria) e facoltà (del padre-genitore non affidatario). Nell'ottica di un riequilibrio, all'interno della famiglia, dei poteri e dei ruoli tra i sessi, si dovrebbe secondo noi perseguire l'obiettivo di un esercizio reciproco di diritti e doveri da parte di questi soggetti (minore, madre e padre) , che va ben al di là della teorica titolarità di diritti paritari tra madre e padre.
Quanto all'ampio potere discrezionale del giudice, cui è demandato nelle cause di separazione e di divorzio il compito di accertare il ricorrere di determinate condizioni (presa d'atto che la convivenza è divenuta intollerabile) di individuare i limiti (il pregiudizio del minore) di tutelare determinati valori (diritto del minore alla crescita armonica), abbiamo già evidenziato nel precedente seminario la necessità di una particolare formazione del giudice in questa materia, e quindi l'esigenza di costituire sezioni specializzate in diritto di famiglia presso il Tribunale ordinario.
Abbiamo pure piu' volte denunciato l'inammissibile discriminazione tra figli legittimi e figli naturali e tra famiglie fondate sul matrimonio e famiglie di fatto fondate su una convivenza more uxorio, discriminazione che assume una pesante valenza nel dualismo tra Tribunale ordinario e Tribunale per i minorenni: da tempo ci siamo quindi espresse per l'abolizione del Tribunale per i minorenni, o quanto meno la devoluzione di tutte le sue competenze in materia civile al Tribunale ordinario.
Ben conosciamo infatti la diversità degli strumenti istruttori e probatori di cui si avvale il Tribunale per i Minorenni (informazioni richieste ai servizi sociali) rispetto al Tribunale ordinario; la mal tollerata presenza del difensore dei genitori nei procedimenti avanti il T.M.; il procedimento in camera di consiglio dove l'individuazione dell'interesse specifico del minore viene lasciato all'esclusiva e totale discrezionalità del giudice e del P.M.
Ci siamo infine chieste se è veramente necessario o doveroso o utile ampliare il controllo giudiziario (o amministrativo ? ) sull'esercizio della potestà genitoriale, in occasione di un giudizio di separazione personale, al fine di accertare lo stato del minore. Mi riferisco alla proposta di nomina di un curatore del minore da parte del Presidente del Tribunale nella prima fase delle cause di separazione e di divorzio.
Quanto all'affidamento del minore al terzo, quale esempio ci ha sinora fornito l'intervento statuale che tutela i minori? Quale è stato e quale è il ruolo dei servizi ?Quale il loro modello di riferimento nel ritenere il minore in "difficoltà" o la famiglia "a rischio" ?.
Noi rileviamo, a partire dalla nostra esperienza professionale, che l'intervento esterno costituisce sempre la sovrapposizione di un modello culturale ed educativo a quello impartito dalla famiglia d'origine, per di più si tratta di un modello che il terzo ritiene astrattamente "perfetto" ma che , in realtà, è a sua volta originato da convinzioni personali e di "gruppo di appartenenza" sociale, religiosa o politica.
D'altra parte i servizi mancano di strutture e di mezzi per un effettivo intervento di rimozione delle cause di natura sociale ed economica che creano disagio ai genitori e ai minori.
Nella ricerca di alternative in grado di affrontare la crisi di coppia in modo meno traumatico, soprattutto laddove vi sono figli minori, si colloca la proposta della "mediazione familiare" , che trova entusiasti sostenitori tra psicologi e assistenti sociali. Esamineremo a fondo in questo seminario la proposta della mediazione familiare, che suscita in noi molte perplessità, perché non crediamo ad un intervento del mediatore "neutro" sia rispetto al rapporto e al conflitto tra i coniugi, sia rispetto all'intervento propositivo di nuovi rapporti familiari. Né crediamo che il conflitto tra coniugi, riferito sia ai rapporti personali che a quelli patrimoniali, possa e debba risolversi in un contesto dove al diritto soggettivo si sostituisce un generico interesse, sia pure quello del minore. La nostra esperienza ci induce a ritenere che la ricerca di una soluzione del conflitto tra i coniugi (quasi sempre basato su questioni economiche, quali l'assegno di mantenimento per la moglie e i figli e l'assegnazione della casa coniugale) sul piano della tutela dell'interesse del minore, anziché sul piano della garanzia dei diritti, si risolverebbe in un confronto tra posizioni diseguali, a danno della donna-madre, emotivamente ed affettivamente più coinvolta nella "tutela dell'interesse del minore".
Non è quindi utile, ma anzi estremamente pericolosa, ogni proposta di "giustizia destrutturalizzata" ogni tentativo di limitare il diritto di difesa, e riteniamo che la competenza e la specializzazione del giudice e dell'avvocato possano e debbano efficacemente garantire la soluzione del conflitto tra i coniugi, attraverso risposte di giustizia sostanziale.
In quest'ottica, abbiamo esaminato aspetti e questioni processuali che rendono difficoltoso l'iter giudiziario, dalla frammentarietà e sovrapposizione delle competenze tra i Tribunale ordinario e Tribunale per i minorenni, all'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e amministrativi in Italia e all'estero, evidenziando nelle relazioni che saranno svolte nel seminario, critiche e proposte.
Ci siamo impegnate in questi anni in una ricerca, uno studio ed un confronto che oggi, con questo seminario, offriamo come punto di partenza per una riflessione collettiva. Ma non ci basta. Sentiamo , in questo momento politico e storico, l'esigenza di dare continuità e visibilità al nostro lavoro, di proporre con nuova forza qualitativa e quantitativa la nostra presenza sul piano giuridico, giudiziario e legislativo, e quindi di promuovere la costituzione di una associazione di donne che persegua finalità e obiettivi che hanno caratterizzato il nostro gruppo sin dalle origini. Siamo certe che le vostre adesioni saranno numerose.
Avv. Milena Pini |